PRINCIPALI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Le aziende pubbliche e private di qualunque settore e dimensione, quindi anche con un solo lavoratore, che occupano:

  • lavoratori subordinati
  • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente
  • associati in partecipazione con apporto di lavoro(come per i lavoratori a progetto)

devono rispettare una serie di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs 81/2008, così come modificato dal D.lgs 106/2009, quali: 

 

1)Nominare gli addetti al servizio prevenzione e protezione che sono:

  • il Responsabile del servizio prevenzione e protezione

     

  • gli addetti alla gestione dell'emergenza, ovvero "l'addetto antincendio ed evacuazione" e "l'addetto al primo soccorso"

     

  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS):può essere sia aziendale che territoriale, quest'ultimo però può essere nominato solo nelle aziende fino a 15 dipendenti;in quelle con più di 15 dipendenti invece dev'essere eletto esclusivamente tra i lavoratori appartenenti alle Rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti (art. 47 comma 4 D.lgs 81/2008 ed interpello n.20/2014)
  • il medico competente, solo per le aziende sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria.

 

Nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti, in quelle agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti, della pesca fino a 20 dipendenti ed altre aziende fino a 200 dipendenti i ruoli dell'RSPP e dell'addetto antincendio possono essere ricoperti direttamente dal datore di lavoro in seguito alla sua partecipazione a corsi di formazione teorico-pratici presso associazioni o enti che si occupano di sicurezza sul lavoro.

 

 

2)Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento, il DVR, nel quale bisognerà indicare tutti i rischi presenti in azienda emersi durante la valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione volte ad eliminarli o quantomeno ridurli.

La valutazione dei rischi dev'essere fatta subito dopo la costituzione dell'azienda, mentre il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Le aziende che occupano fino a 10 dipendenti ed, in via facoltativa, quelle che ne occupano fino a 50 possono assolvere all'obbligo di redigere il DVR utilizzando le cosidette procedure standardizzate previste dall'art. 29 del D.lgs 81/2008(si parla in questo caso di DVR semplificato).

 

Esistono diverse tipologie di DVR:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi):valido ed obbligatorio per tutte le aziende
  • DVR semplificato: obbligatorio solo per le aziende fino a 10 dipendenti e facoltativo per quelle fino a 50;si elabora sulla base di procedure standardizzate previste dall'art.29 del Testo unico sulla sicurezza ed è alternativo al DVR normale.
  • DVR stress-lavoro correlato
  • DVR ufficio: è obbligatorio solo per le aziende che svolgono attività d'ufficio ed hanno più di 50 dipendenti.
  • DVR complementari da compilarsi in presenza di determinate categorie di lavoratori quali donne in gravidanza o in allattamento, minori, disabili, lavoratori provenienti da altri paesi.

 

 

3)Formare, informare ed addestrare periodicamente ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Le aziende non in regola con la normativa sulla sicurezza non possono assumere lavoratori mediante:

  • contratto a tempo determinato
  • contratto intermittente
  • tirocini formativi

e sono inoltre soggette a sanzioni penali ed amministrative e nei casi più gravi anche alla sospensione dell'attività.

 

 

 

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