Le aziende che decidono di assumere a tempo indeterminato o a termine determinate categorie di soggetti hanno diritto ad una serie di incentivi principalmente sotto forma di sgravi contributivi.

 

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Va ricordato che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (v. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 e art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013)

Con interpello n.34/2014 la Direzione generale per l'attività ispettiva, su richiesta dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, ha chiarito cosa si deve intendere per "incremento occupazionale netto" e sopratutto quando lo stesso va verificato.

A tal riguardo la direzione si è espressa specificando che i benefici potranno essere fruiti:

  • sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
  • al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

 

In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo Con interpello n.34/2014 la Direzione generale per l'attività ispettiva, su richiesta dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, ha chiarito cosa si deve intendere per "incremento occupazionale netto" e sopratutto quando lo stesso va verificato.