Entro il 16 febbraio di ogni anno le aziende di quasi tutti i settori sono tenute a versare all'Inail, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cosiddetti premi al fine di tutelare i propri dipendenti contro:

  • gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo svolgimento di determinate lavorazioni o mansioni 
  • gli infortuni in itinere: quelli derivanti da incidenti occorsi al lavoratore durante il tragitto casa-lavoro e viceversa
  • le malattie professionali: quelle contratte dal lavoratore durante l'esercizio ed a causa delle lavorazioni  cosiddette morbigene(o tabellate), tassativamente indicate nell'allegato al T.U.

 

Il costo dei premi grava esclusivamente sulle aziende e il pagamento degli stessi può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio di ciascun anno oppure in 4 rate maggiorate degli interessi alle seguenti scadenze:

  • 16 febbraio
  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre

 

A partire dall'anno 2014 le imprese "virtuose", quelle cioè che hanno registrato nel triennio 2010-2012 un andamento infortunistico pari o inferiore a quello medio nazionale della lavorazione o attività svolta, beneficeranno di una riduzione sul costo dei premi Inail così come stabilito dalla legge di stabilità n.147 del 2013(art.1 comma 128) e in caso di pagamento del premio in un'unica rata la scadenza è prorogata a maggio 2014.

 

La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'anno 2014 è pari al 14,17% e riguarda tutti i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo ad eccezione delle fattispecie espressamente previste dalla citata legge 147/2013.

 

 

Per maggiori informazioni:

Circolare Inail n.25 del 2014